Statuto dell’associazione FIAB - Firenze Ciclabile APS
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
A norma del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un’associazione ambientalista e culturale di promozione sociale denominata "FIAB Firenze Ciclabile APS".
La sede legale dell’Associazione, nell’ambito del Comune di Firenze, è determinata dal Consiglio Direttivo
L’associazione ha durata illimitata.
TITOLO II - FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 2
L’associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; suo scopo è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; in particolare promuovendo la bicicletta ed altre forme di mobilità ecologicamente compatibili e sviluppando altre iniziative nel campo della qualità della vita.
L’associazione si ispira a principi di ecologia, solidarietà e nonviolenza; la sua struttura è democratica e basata su principi di pari opportunità ed è apartitica.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, e del Decreto Legislativo 117/2017Articolo 3
L’associazione può aderire a federazioni o ad altre strutture associative che abbiano le stesse finalità di quelle elencate nel presente statuto.
L’adesione avviene per delibera del consiglio direttivo. E’ da intendersi tacitamente rinnovata l’adesione ad una federazione qualora il consiglio direttivo non esprima parere contrario entro la data di convocazione dell’assemblea ordinaria. Sia in caso di nuova adesione che di revoca la decisione dovrà essere ratificata dall’assemblea dei soci non oltre il 30 settembre per l’anno successivo (previo inserimento all’ordine del giorno nella convocazione della stessa) a maggioranza semplice.Articolo 4
L’Associazione persegue i propri scopi sociali avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 Decreto Legislativo 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
L’associazione in particolare intende:
- promuovere e sviluppare la cultura e la pratica e l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto economico ed ecologico ed alternativo ai veicoli a motore;
- proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
- favorire la pedonalità;
- proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi dei ciclisti avanzando proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo della mobilità sostenibile;
- denunciare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore, promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso e vigilare che enti, istituzioni e privati rispettino le attuali normative in materia di qualità ambientale e di realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture ciclabili; attivarsi per denunciare gli abusi riscontrati;
- organizzare incontri, seminari, convegni e manifestazioni al fine di promuovere e valorizzare l’uso della bicicletta come mezzo di locomozione, nell’interesse non solo dei ciclisti, ma anche della salute di tutti i cittadini, promuovendo la realizzazione di percorsi protetti per pedoni, ciclisti e portatori di handicap, garantendo sicurezza e rispetto reciproco, al fine di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico dell’area metropolitana;
- fornire ogni tipo di assistenza e consulenza ai ciclisti ed ai pedoni sui problemi che si trovano quotidianamente ad affrontare;
- promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- organizzare iniziative, convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione, realizzare pubblicazioni utili alle finalità dell’associazione e pubblicare notiziari, indagini, ricerche, studi saggistici e manualistici;
- attuare ed ottenere servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di eventuali associazioni collegate compreso l’acquisto di materiali e beni collegati all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell’ambiente e della salute;
- elaborare, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- Ottenere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati;
- Proporre ricorsi ed impugnative giurisdizionali e non, finalizzate al perseguimento dei precedenti punti.
Articolo 5
L’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle previste negli articoli 2, 3 e 4.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
TITOLO III - SOCI
Articolo 6 – Adesione all’associazione
In base ai principi di cui all’art. 2 possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e presentino la domanda di adesione (la quota sociale può essere versata successivamente alla comunicazione di ammissione)
L’associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché almeno uno fra recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Ai nuovi associati sarà consegnata o inviata la tessera in formato digitale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che lo stesso può individuare.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, che abbiano fatto domanda di adesione, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione. La nomina può essere rinnovata annualmente.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci possiedono gli stessi diritti e doveri.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta . I soci minorenni possono esercitare il diritto di voto per il tramite di chi ne ha la responsabilità genitoriale.
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso le modalità indicate all’articolo 10 del presente statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di versare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato nell’ambito dell’associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi agli eventuali regolamenti interni dell’associazione.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito salvo rimborsi spese sostenute ed approvate dal consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
Articolo 8 – Recesso, esclusione e dimissioni
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
d) Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato e non hanno alcun diritto
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte al Collegio dei Probiviri.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo con le funzioni di Organo di Amministrazione;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri
- Organo di Controllo: nominato solo al ricorrere dei requisiti di legge
Articolo 10 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed è l‘organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e indicare le linee programmatiche dell’Associazione. L’Assemblea elegge e revoca gli organi associativi in base alle modalità e tempistiche stabilite nel presente statuto.
Tutte le votazioni dell’Assemblea si intendono a scrutinio palese ad eccezione delle votazioni per l’elezione degli organi dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci maggiorenni, e comunque non meno di 5 soci.
L’Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione per posta elettronica inviata a tutti i soci almeno 15 giorni prima. Su richiesta, ciascun socio ha facoltà di ricevere le convocazioni assembleari per posta ordinaria, inviata con il medesimo anticipo; tale obbligo si intende assolto in caso che la convocazione dell’Assemblea sia stata inserita in precedenti pubblicazioni cartacee inviate al socio.
A discrezione del Consiglio Direttivo l’Assemblea potrà essere convocata e svolta in modalità telematica.
Sono ammesse al massimo 3 deleghe per socio.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell’Associazione, che ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’associazione; in caso di sua assenza o vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Tutte le votazioni dell’Assemblea si intendono a scrutinio palese ad eccezione della votazione per l’elezione del consiglio direttivo. Tuttavia, prima di ciascuna votazione, ciascun socio può avanzare mozione di scrutinio segreto. A fronte della mozione il Presidente può, a proprio insindacabile giudizio, accogliere la mozione di votazione a scrutinio segreto oppure rimettere la scelta all’Assemblea; in tal caso la mozione di scrutinio segreto viene votata a scrutinio palese e si intende approvata se raccoglie almeno un quarto dei voti.
Le riunioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo negli orari di apertura della sede sociale. Inoltre il verbale, le deliberazioni, il bilancio ed i rendiconti sono pubblicati sull’eventuale sito internet dell’associazione, disponibile ai soci, e sull’eventuale rivista sociale. I soci che ne fanno richiesta, potranno ricevere la documentazione anche per via postale.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza in prima convocazione di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 20% degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
Articolo 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione-
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri che va da un minimo di cinque ad un massimo di undici, eletti tra i soci dall’Assemblea.
I consiglieri eletti restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell’ultima elezione abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti
Le sezioni locali che abbiamo almeno 10 iscritti con diritto di voto in assemblea possono eleggere democraticamente un proprio rappresentante che parteciperà ai lavori del Consiglio Direttivo con diritto di voto. I rappresentanti delle sezioni locali non rientrano nel computo dei membri effettivi del Consiglio Direttivo di cui al primo comma del presente articolo.
Prima di eleggere il Consiglio Direttivo, l’Assemblea procede ad una votazione per determinare il numero di membri dello stesso. L’elezione del Consiglio Direttivo si effettua a scrutinio segreto: ciascun socio presente in Assemblea riceve una scheda elettorale e ha facoltà di votare un numero massimo di soci pari al numero di consiglieri previsto per l’eleggendo Consiglio Direttivo. Ciascun socio con delega scritta da parte di un altro socio ha diritto ad un numero di schede elettorali pari alla somma delle deleghe presentate più uno (fino ad un massimo di 4 schede elettorali a testa). Sono ammesse le auto-candidature, ma tutti i soci possono essere votati ed eletti. Non sono ammesse liste e voti di lista: ciascun socio è eletto in maniera indipendente.
In caso di parità di voti, prevale il socio anagraficamente più giovane.
In caso di recesso anticipato, i Consiglieri decaduti saranno sostituiti dai Soci che nell’ultima elezione abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.
Il Consiglio, nella sua prima riunione, designa nel suo ambito il Presidente dell’Associazione e su proposta di questo il o i vice presidenti. Vengono successivamente nominati il Segretario, il Tesoriere ed ulteriori incarichi ritenuti necessari. La presidenza non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi, tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica, almeno 7 giorni prima. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E’ considerata presenza una delega scritta da parte di un consigliere ad un altro consigliere e comunque non più di una a testa.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche.
Il Consiglio Direttivo nomina i rappresentanti dell’Associazione in organismi, enti pubblici e privati ogni volta che tale intervento sia richiesto o ritenuto utile.
Il Consiglio Direttivo decade solo nell’ipotesi in cui per qualsiasi ragione restino in carica un numero di consiglieri inferiore alla metà di quelli previsti durante la precedente Assemblea elettiva.
Il Consiglio Direttivo potrà dotarsi di un regolamento interno per il suo funzionamento.
Articolo 12 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente più anziano. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Articolo 13 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo che potrà anche avvalersi della consulenza di un professionista.
Articolo 14 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (3 componenti). Ad ogni elezione l’Assemblea stabilisce preventivamente la composizione dell’Organo di Controllo in base alle esigenze associative e alle candidature presenti. I membri dell’Organo di Controllo non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. L’Organo di Controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente. Può inoltre, sia collegialmente che individualmente, presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza tuttavia diritto di voto e richiedere informazioni sull’andamento delle operazioni sociali
Articolo 15 - Collegio dei revisori dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, eletti dall’assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata.
I membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche all’interno del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei conti espleta il controllo dei conti dell’Associazione e presenta all’Assemblea relazione sui conti e sulla gestione dell’Associazione; può inoltre, sia collegialmente che individualmente, presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza tuttavia diritto di voto. Il collegio dei revisori dei conti decade in caso di scioglimento anticipato del consiglio direttivo.
Articolo 16 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata. Decide sulle controversie relative alle attribuzioni degli organi dell’Associazione e relative all’applicazione dello Statuto. Al Proboviro che venisse a mancare subentra il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti fra i non eletti.
Il Collegio dei Probiviri decade in caso di scioglimento anticipato del Consiglio direttivo. Esso decade altresì per protratta inattività. Si considera protratta inattività il caso in cui il Collegio permanga inattivo nell’arco di tre mesi dopo che il suo intervento sia stato sollecitato per iscritto almeno due volte ed a distanza di almeno un mese dall’una all’altra volta da un singolo socio o da uno degli organi dell’Associazione.
In tal caso, ed in caso di mancanza di candidati atti al subentro si procede alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione di un nuovo collegio, che resterà in carica fino alla successiva elezione del Consiglio.
La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Articolo 17
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 18
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote associative e contributi degli associati aderenti;
• contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;- contributi di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
• proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 Codice del terzo Settore,
• proventi da attività di raccolta fondi, di cui all’art. 7 del Codice del terzo Settore;
• proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del codice del terzo settore
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 19
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Ai soci che lo richiedono, copia del bilancio dovrà essere tempestivamente inviata per posta elettronica oppure per posta ordinaria.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio consuntivo viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 20 – Modifiche statutarie
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea secondo i quorum costitutivo e deliberativo indicati all’articolo 10 del presente Statuto.
La convocazione dell’assemblea dovrà riportare in forma estesa le modifiche che potranno essere apportate allo statuto. L’Assemblea non potrà votare modifiche allo statuto non completamente indicate nella convocazione.
Articolo 21 – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea secondo il quorum deliberativo indicato all’articolo 10 del presente Statuto.
L’assemblea non potrà votare lo scioglimento dell’associazione se non esplicitamente indicato nella convocazione della stessa.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.