venerdì 27 giugno 2003

Il consigliere Erasmo D'Angelis ha presentato lunedì scorso una proposta di legge regioanle per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto.

La proposta di legge, in coerenza con i principi indicati dalla legge (nazionale) n. 366 del 19 ottobre 1998, promuove la diffusione sul territorio regionale della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati. Lo strumento prescelto è prevalentemente il sostegno finanziario all'attuazione di specifici interventi. Per il primo anno sono previsti 2 milioni di euro.

La legge prevede che, ogni anno, sia predisposto un piano regionale per la mobilità ciclistica; all'interno del piano sono definiti anche criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per l'attuazione degli interventi.

A seguire riportiamo la relazione introduttiva della legge:

 


  RELAZIONE

Il presente progetto di legge intende promuovere su tutto il territorio regionale l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati.

In sede parlamentare con la legge n. 208/91e la legge n. 366/98, la materia è stata trattata in maniera esaustiva; spetta ora alle regioni garantire una normativa specifica, di settore, che completi la già esistente normativa di principio.

La Toscana, rispetto alla promozione delle due ruote appare in forte ritardo: essa infatti non compare tra le regioni più prolifere di progetti sulla viabilità ciclistica, pur avendo approvato nel 2000 un piano pluriennale per la mobilità ciclistica, in attuazione della stessa 366/98, che ha erogato contributi per circa 750.000 euro quale quota di cofinanziamento per la realizzazione di interventi da parte degli enti locali.

A confermare il ritardo della Toscana nella promozione della mobilità ciclistica ci sono inoltre i materiali preparatori del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica, dai quali emerge come un campione significativo di cittadini toscani individui come elemento critico della mobilità la mancanza di piste ciclabili (34% del campione interpellato). È auspicabile pertanto che anche sul territorio toscano decolli il modello di trasporto ampiamente consolidato in molti stati europei (Germania e Olanda, per esempio) e basato sull'uso di mezzi non motorizzati all'interno di brevi percorsi, compresi all'incirca tra i 5 e 10 Km: è infatti provato (cfr. documento DG XI Ambiente della Commissione Europea su "Città in bicicletta", anno 1999) che su un percorso cittadino di questa lunghezza il tempo di percorrenza più breve è quello impiegato da una bicicletta.

La Gran Bretagna, per esempio, fino a pochi anni fa del tutto estranea alla cultura della bicicletta ha, nell'ultimo anno, deciso che l'emergenza inquinamento andava combattuta con la mobilità ciclabile ed ha realizzato circa 8000 km di pista ciclabile che attraversano tutto il Regno Unito.

È opinione comune che lo sviluppo delle infrastrutture del trasporto ciclabile (intendo con questa dicitura piste ciclabili, percorsi, punti di scambio intermodale con i vettori di trasporto pubblico, etc) costituisca una forte spinta all'uso della bicicletta e contribuisca, soprattutto negli spazi urbani, a decongestionare il traffico motorizzato, traffico che nelle ore di punta, raggiunge una media oraria di spostamento pari a 10-5 Km. Il trasporto motorizzato, inoltre, specialmente nelle città, oltre a produrre un alto consumo energetico ed un consistente inquinamento atmosferico, abbassa la sicurezza viaria (sempre i materiali per il Piano della Mobilità e della Logistica individuano nel trasporto motorizzato, a due e quattro ruoto, privato il settore maggiormente coinvolto negli incidenti, con percentuali di gran lunga superiori a biciclette e mezzi di trasporto pubblico) e determina un inevitabile peggioramento della qualità della vita.

In questo scenario il presente progetto intende migliorare la mobilità dei centri urbani ed extra urbani promuovendo la realizzazione, prevalentemente da parte degli enti locali, di una rete ciclabile regionale quanto più integrata al complesso viario esistente ed in grado di realizzare un sistema di trasporto intermodale. La finalità è quella di riconoscere alla bicicletta una doppia valenza: di mezzo ideale per il turismo escursionistico da un lato, di mezzo di trasporto in grado di moderare il traffico motorizzato e garantire una mobilità urbana sostenibile dall'altro.

La proposta di legge s'inserisce nel contesto definito dal documento di programmazione economico-finanziaria, là dove nell'ambito delle strategie territoriali si manifesta un impegno preciso della Regione a sostegno della viabilità e della pianificazione del territorio regionale, e vuole dare ordinarietà ad una politica di incentivazione e promozione della mobilità tramite bicicletta altrimenti lasciata troppo a sporadici interventi programmatori.

Il progetto di legge si rivolge ai soggetti pubblici (Comuni, Province, Comunità Montane) che, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, siano proponenti di progetti di viabilità alternativa attraverso la realizzazione di reti urbane ed extraurbane di piste, itinerari ciclabili e infrastrutture ad esse connesse. Tramite la definizione di un "Piano annuale per la mobilità ciclistica" la regione va ad erogare a tali soggetti contributi quale forma di cofinanziamento alla realizzazione di interventi definiti, sulla base delle necessità espresse dalle autonomie locali, di anno in anno nel rispetto di priorità, prescrizioni, indicazioni varie.

La PdL elenca le competenze regionali e comunali o provinciali in materia, disciplina inoltre in dettaglio le tipologie di intervento oggetto della mobilità ciclistica, sottolineando l'importanza della realizzazione di parti infrastrutturali (parcheggio e noleggio bici in prossimità di ferrovie e circuiti metropolitani) che consentano un agile e veloce utilizzo del veicolo. Essa insiste inoltre sul peso significativo rivestito da un'azione sinergica condotta con gli enti del trasporto pubblico (ferroviario e su gomma) per lo sviluppo della cultura delle "due ruote".

La proposta, inoltre, introduce, con l'articolo 7, una specifica modifica alla normativa regionale relativa alla programmazione urbanistica degli enti locali (LR 5/95: Norme per il governo del territorio) prevedendo l'obbligo per i comuni di inserire, nei propri regolamenti urbanistici, la rilevazione dell'accessibilità urbana mediante bicicletta agli edifici pubblici o privati esercenti servizio pubblico, agli impianti sportivi, alle medie e grandi strutture di vendita e la determinazione degli interventi finalizzati a garantirla effettivamente, agevolmente ed in completa sicurezza. Per l'attuazione della legge è previsto uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro.


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